C'era una volta, là/ dalle parti di Chissà,/ il paese dei bugiardi./ In quel paese nessuno/ diceva la verità,/ non chiamavano col suo nome/ nemmeno la cicoria:/ la bugia era obbligatoria./ Quando spuntava il sole/ c'era subito uno pronto/ a dire: "Che bel tramonto!"/ Di sera, se la luna/ faceva più chiaro/ di un faro,/ si lagnava la gente:/ "Ohibò, che notte bruna,/ non ci si vede niente"./ Se ridevi ti compativano:/ "Poveraccio, peccato,/ che gli sarà mai capitato/ di male?"/ Se piangevi: "Che tipo originale,/ sempre allegro, sempre in festa./ Deve avere i milioni nella testa"./ Chiamavano acqua il vino,/ seggiola il tavolino/ e tutte le parole/ le rovesciavano per benino./ Fare diverso non era permesso,/ ma c'erano tanto abituati/ che si capivano lo stesso. / Un giorno in quel paese/ capitò un povero ometto/ che il codice dei bugiardi/ non l'aveva mai letto,/ e senza tanti riguardi/ se ne andava intorno/ chiamando giorno il giorno/ e pera la pera,/ e non diceva una parola/ che non fosse vera. / Dall'oggi al domani/ lo fecero pigliare/ dall'acchiappacani/ e chiudere al manicomio./ "E' matto da legare:/ dice sempre la verità"./ "Ma no, ma via, ma và ..."/ "Parola d'onore:/ è un caso interessante,/ verranno da distante/ cinquecento e un professore/ per studiargli il cervello ..."/ La strana malattia/ fu descritta in trentatre puntate/ sulla "Gazzetta della bugia"./ Infine per contentare/ la curiosità popolare/ l'Uomo-che-diceva-la-verità/ fu esposto a pagamento/ nel "giardino zoo-illogico"/ (anche quel nome avevano rovesciato ...)/ in una gabbia di cemento armato./ Figurarsi la ressa./ Ma questo non interessa./ Cosa più sbalorditiva,/ la malattia si rivelò infettiva, / e un po' alla volta in tutta la città/ si diffuse il bacillo/ della verità./ Dottori, poliziotti, autorità/ tentarono il possibile/ per frenare l'epidemia./ Macché, niente da fare./ Dal più vecchio al più piccolino/ la gente ormai diceva/ pane al pane, vino al vino,/ bianco al bianco, nero al nero:/ liberò il prigioniero,/ lo elesse presidente,/ e chi non mi crede/ non ha capito niente.


(Gianni Rodari, Il paese dei bugiardi, Le favole a rovescio).

lunedì 28 dicembre 2015

ANCORA SULLA SENTENZA DELL'UE PER LA MOVIMENTAZIONE DI ANIMALI AD OPERA DI ASSOCIAZIONI NO-PROFIT

 

Dopo molte ferite, anni di persecuzione, capita che ti chiudi per difenderti.  Ti accartocci su di te respirando il tuo star male come via di salvezza per le vittime, perchè sai che stai sentendo solo una piccola parte di quello che loro subiscono. L'anestesia è nel dare un senso allo star male e da lui, dal mostro, prendi forza  e vai avanti censurando il pericolo, le beffe, le umiliazioni, le innumerevoli menzogne. In fondo si parla solo dei belletti  degli aggressori, gli necessitano come strumenti per truccarsi di civiltà e sentimento. Ma il tempo, è galantuomo.

Da anni parlo di COMMERCIO di randagi, da anni pubblico le sentenze emesse in Germania, sul medesimo tema. (qui)  (qui)  (qui)
SEMPRE ne ho subito le spiacevoli conseguenze. Tutto questo nel tempo, l'ho fatto per mettere in guardia da movimentazioni che nulla garantiscono alla tracciabilità dei nostri randagi.
In data 21 dicembre u.s., ho pubblicato la traduzione della sentenza dell'UE, (qui) che tratta delle associazioni no profit che movimentano cani e gatti oltre frontiera, e ne qualifica l'attività,  se corrisponde a certi requisiti, come COMMERCIO. 
In data 24 dicembre u.s. è stato pubblicato l'articolo dove si riporta al riguardo l'interpretazione della LAV della medesima sentenza (qui)
Chiarisco che la sentenza dell'UE non è rivolta ai molti trafficanti di cuccioli che spesso, fortunatamente cadono nelle mani degli organi di polizia dei vari paesi europei, ma è chiaramente destinata alle associazioni (animaliste) no-profit e tratta nello specifico una lunga vertenza in essere con Pfotenhilfe-Ungarn, una delle molte organizzazioni animaliste tedesche che movimentano cani verso la Germania, prendendoli da altri paesi e trasferendoli a terzi, previo pagamento di una somma stabilita dall'organizzazione stessa.
Pfotenhilfe-Ungarn (qui)
La sentenza non è stata gradita, nessun plauso animalista!
e naturalmente non manca l'interesse a "salvare" cani italiani, oltre a quelli di tanti altri paesi (qui) da parte di Pfotenhilfe Europa, previa drammatizzazione/manipolazione dei dati che riguardano la nostra realtà. Questa è un'operazione "salvifica"in atto da anni. Troppi.
Pfotenhilfe Europa, altro non è che un "progetto" dell'organizzazione Pfotenhilfe-Ungarn, sempre gli stessi soggetti (qui)
Seguono i "progetti" da parte d Pfotenhilfe Europa che risulta essere un "progetto" di Pfotenhilfe Ungheria. Queste le fondamenta, ovvero i "PROGETTI" che sono alla base della movimentazione di un numero indefinito ma molto alto, dei nostri randagi, verso l'ignoto. 
Non solo è lecito, ma doveroso chiedere a chi siano stati   VENDUTI i nostri cani, deportati grazie a questi "progetti"! (qui)
Considero importante non distogliere l'attenzione da quello che è il senso di questa storica sentenza, espressa proprio dalla necessità di fare chiarezza sull'operato di organizzazioni che movimentano cani e gatti da vari paesi a dir loro in stato di necessità, verso la Germania e non solo.
Tutte le movimentazioni che non rispettino le leggi in vigore e che non garantiscano la tutela degli animali, vanno fermate, tutte, anche quelle dei randagi. E viene da chiedersi come mai vengano fermati i camion o le macchine che trasportano cuccioli dell'est e mai, mai un carico di randagi destinato ad andare oltre frontiera. La sentenza dell'UE, può aiutare a seguire con maggiore attenzione  e trasparenza queste innumerevoli movimentazioni, spesso purtroppo, poco o niente trasparenti.
Ricordo anche a proposito di tutela dei nostri randagi, la direttiva del TAR umbro, (qui) dove i giudici stabiliscono che: 
CHE I CANI ADOTTATI POSSANO CIRCOLARE SOLAMENTE SU SISTEMI GARANTISTI COME QUELLO ITALIANO (CON SISTEMA DI MICROCHIPPATURA NAZIONALE) E DOVE GLI STESSI NON POSSANO ESSERE OGGETTO DI ULTERIORI ABBANDONI FUTURI.

Sono piacevolmente sorpresa dell'interesse attuale della LAV verso il tema della movimentazione dei cani e dei gatti oltre confine. Ancora ferma a memorie diverse dove chiedere trasparenza per i cani di Rieti movimentati verso l'estero, era considerata una "caccia alle streghe" sancita attraverso "la posizione della LAV" (qui) (qui).
Mi chiedo ora se, dopo anni, dopo una infinità di minacce e diffamazioni subite anche da oltre frontiera, sia possibile avere una risposta educata ed esaustiva da parte di Hundepfoten in Not, proprio sui cani di Rieti di cui da tempo chiedo (qui). E naturalmente, se la stessa eventuale disponibilità, la si possa estendere a tutti i cani movimentati da Rieti, da Stroncone e da tutta Italia perchè la trasparenza deve essere per tutti, sempre. Quando ci siano dubbi, deve essere lecito chiederla ed ottenere risposte documentate.  
E tanto più nel caso le movimentazioni siano fatte da imprenditori che praticano commercio di cani e gatti, anche se tale attività, protetta dalla sigla "associazione animalista (con PROGETTI!!!)", avrebbe la presunzione di garantire il benessere animale. 

Alma Galli M.A.R.E. 
                                            
p.s.: (qui) Queste le "adozioni" garantite?

Trasporti di animali nell'UE ad opera di associazioni no-profit

Vade retro Satana:Alla carità "animalista"che movimenta cani e gatti con trasporti transfrontalieri, non piace rientrare nella categoria del commercio poichè questo implica trasparenza e doveri. Tra questi due elementi molto temuti: il registro degli imprenditori (i responsabili) ed un libro delle consegne della merce (che in quanto tale, deve essere tracciabile. Il che in altri termini significa,registrare e documentare a chi e quando sono venduti cani e gatti).  Questo implica la possibilità di controlli su quanti cani e gatti siano movimentati dalla sig.ra/sig. X, cosa antipatica per le tasse da pagare; ed in quali condizioni di salute gli stessi siano trasportati, quindi può diventare difficile o negata la movimentazione di cani e gatti malati, tanto utili per le questue come per la ricerca/vivisezione. (Ovviamente questo divieto non varrebbe per i cani e i gatti senza malattie trasmissibili, ed ugualmente esposti ai pericoli suddetti, poichè l'ultima direttiva dell'UE sulla vivisezione, consente l'uso dei randagi nei modi più biechi.)
Nella foto un carico di cani italiani. Il camion uno dei tanti invisibili, che da decenni attraversano le strade italiane senza mai alcun problema.
Di seguito la risposta dell'UE alla questione

La Corte di Giustizia Europea ha pubblicato la propria sentenza sulla questione se i trasporti transfrontalieri di cani svolti da associazioni no-profit per protezione per gli animali allo scopo di intermediazione e affido di questi cani a privati ai sensi del regolamento UE n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e ai sensi della direttiva UE 90/425 sui controlli veterinari e sugli allevamenti, rientrino nel concetto di commercio comunitario di animali vivi.
La Corte amministrativa tedesca BVerwG deve risolvere una controversia fra l’associazione per la protezione degli animali “Pfotenhilfe-Ungarn” e il Ministero per l’energia, l’agricoltura e l'ambiente del Land Schleswig-Holstein sulla decisione di quest’ultimo di applicare gli obblighi di segnalazione e di registrazione previsti dalle leggi nazionali sulla salute degli animali a un trasporto transfrontaliero di cani svolto da Pfotenhilfe-Ungarn. Questa associazione offre sulla propria pagina Internet l’affido di cani randagi provenienti prevalentemente da strutture per la protezione degli animali ungheresi. Se una persona desidera adottare un cane, Pfotenhilfe-Ungarn stipula con essa un cosiddetto "contratto di tutela” con il quale la persona si impegna a tenere il cane in buone condizioni e a versare un importo che si aggira sui 270 euro. Dopo la stipula del contratto, i cani vengono portati in Germania dai membri dell’associazione e consegnati alle persone che si erano dichiarate disposte all’adozione. Non ha luogo un passaggio di proprietà a queste persone e in caso di violazione del “contratto di tutela” Pfotenhilfe-Ungarn può esercitare un diritto di recesso. L’associazione, secondo quanto indicato dalla stessa, negli anni dal 2007 al 2012, ha dato in affido più di 2.000 cani.
Il 29.12.2009, Pfotenhilfe-Ungarn ha trasportato dall’Ungheria alla Germania 39 cani. Poiché sono insorti dubbi sullo stato di salute e delle vaccinazioni di uno di questi cani, il Ministero ha emesso una circolare alle autorità veterinarie competenti di controllare tutti i cani di questo trasporto con la motivazione che Pfotenhilfe-Ungarn non poteva applicare le condizioni veterinarie del trasporto di animali domestici non a scopo di commercio stabilite dalla direttiva n. 998/2003, perché il trasporto e l’affido di questi animali si configura come attività commerciale.  Sono quindi da applicare gli articoli del regolamento n. 1/2005 e Pfotenhilfe-Ungarn deve conformarsi alle legislazione nazionale in materia di sanità animali e, in particolare, agli obblighi di segnalazione e di registrazione disposti dall’§ 4 BmTierSSchV.
Il ricorso presentato da Pfotenhilfe-Ungarn è stato respinto dal Tribunale amministrativo. L’alto tribunale amministrativo ha quindi respinto l’opposizione a questa sentenza presentata da Pfotenhilfe-Ungarn. In seguito, l’associazione ha richiesto revisione della sentenza alla corte amministrativa tedesca.
La Corte di Giustizia Europea ha risposto come segue alla Corte Amministrativa Tedesca:
1Il concetto di “attività commerciale” ai sensi del regolamento UE n. 1/2005 sulla tutela degli animali durante il trasporto comprende un’attività equiparabile a quella esaminata nella procedura di partenza, vale a dire un’associazione no profit trasporta cani randagi da uno stato membro all’altro, al fine di affidarli a persone che si sono impegnate a rilevarli dietro il pagamento di un importo che fondamentalmente serve a coprire le spese sostenute dall’associazione.
2. Il concetto di imprenditore che svolge un commercio all’interno della comunità europea, ai sensi della direttiva 90/425 sulla regolamentazione dei controlli veterinari e degli allevamenti nel commercio intra-comunitario di animali vivi, comprende, fra l'altro, un'associazione no profit che trasporta cani randagi da uno stato membro all'altro al fine di affidarli a persone che si sono impegnate a rilevarli dietro il pagamento di un importo che fondamentalmente serve a coprire le spese sostenute dall'associazione.
Il regolamento n. 1/2005 stabilisce che la direttiva non è invece applicabile al trasporto di animali che non sono collegati a un’attività commerciale. Con la prima questione, la corte amministrativa tedesca ha inteso chiarire se per questi motivi fosse possibile escludere l’applicazione del regolamento al caso in questione.
La Corte di giustizia europea ha stabilito che per l’esistenza di un’attività commerciale non è necessario che questa venga esercitata allo scopo di ottenere un profitto. Ne consegue che un’attività come quella esaminata nella procedura di partenza, nella quale un’associazione no profit trasporta regolarmente grandi numeri di animali a persone private, per affidarli loro sulla base di un contratto che prevede, fra l’altro il pagamento di un importo all’associazione,viene svolta come attività commerciale ai sensi del regolamento anche se l’associazione non intende ottenere o non consegue un guadagno.
La direttiva 90/425 prevede fra l’altro che tutti gli imprenditori che svolgono un commercio intra-comunitario degli animali contemplati da questa direttiva, hanno l’obbligo di registrarsi preventivamente in un registro pubblico tenuto dalle autorità competenti e di tenere un libro delle consegne. Il registro pubblico degli imprenditori e la tenuta del libro delle consegne consentono alle autorità competenti, allo stato di origine e a quello di destinazione di svolgere controlli veterinari a campione, necessari per l'ottenimento degli obiettivi di questa direttiva.
Inoltre, la seconda questione affrontata dal tribunale amministrativo tedesco era volta a chiarire i presupposti, ai sensi della direttiva, per i quali una persona può essere qualificata imprenditore che svolge commercio intra-comunitario. Non sussiste alcun dubbio che Pfotenhilfe-Ungarn svolga commercio intra-comunitario. Non è tuttavia indubbio se questa associazione possa essere qualificata “azienda” o meno.
Secondo l’interpretazione della Corte di giustizia europea, la controversia di partenza ricade nell’ambito di applicazione della direttiva 90/425. In particolare, non si può partire dal presupposto che ad un'attività come l'intermediazione svolta da "Pfotenhilfe Ungarn" manchi il requisito dell’attività commerciale stabilito dalla direttiva.
Il concetto di imprenditore non è rappresentato dal requisito degli obblighi di registrazione e di tenuta dei libri perché il criterio rilevante si collega alle attività che l’imprenditore svolge, in questo caso al “commercio intra-comunitario”.
Questa sentenza è stata pubblicata in data 21 dicembre u.s. qui
 Alma Galli M.A.R.E.

S. VITTORE DEL LAZIO, COMUNE VIRTUOSO PER LA TUTELA DEI NOSTRI RANDAGI

ll titolo dice tutto ed il merito và al Sindaco, Avvocato Nadia Bucci, che ha con grande sensibilità stipulato la convenzione tra il Comune ed il canile che ospita i suoi randagi in attesa di adozione, con una formula chiara ed efficace per la loro reale tutela, escludendo le "adozioni" all'estero; ugualmente il merito alla responsabile del randagismo, Signora Cinzia Valente, che ha con la Sua esperienza nel settore specifico unito al sentimento per gli animali, affrontato il problema e sollecitata la soluzione. Questo oltre a seguire personalmente con dedizione e fermezza, ogni singola adozione dei randagi di San Vittore del Lazio, così che le adozioni avvengano nel rispetto della convenzione fatta.
Un post in fb, conferma la determinazione e il coinvolgimento emotivo della stessa, elementi indispensabili per una battaglia che posso garantire in prima persona, durissima
.

Il fatto importante  è l'art. 5 della convenzione stipulata col canile di riferimento che in due righe, fà una giusta rivoluzione.
Ripeto, perchè questo è di capitale importanza ed è una formula efficace per il reale controllo delle adozioni: I CANI DI PROPRIETA' DEL COMUNE NON POSSONO ESSERE ADOTTATI DA ASSOCIAZIONI E NON POSSONO ESSERE DATI IN ADOZIONE ALL'ESTERO. 
Sono infatti le "associazioni animaliste" che col consenso di sindaci ed asl, li movimentano verso l'estero  spesso intestandoseli, quindi impedendolo buona parte del problema è risolto. I sindaci dovrebbero in questo caso ricordare che, se gli animali mandati all'estero non risultassero poi rintracciabili, dovranno risponderne, perchè ne sono responsabili.
Esautorare le associazioni tutte, da un potere malato che gli consente di prendere quanti cani vogliono, pretenderli (sovente senza i documenti di legge) spesso con un'arroganza ed aggressività difficili da comunicare a chi non la vive perchè oltre ogni limite del pensabile, spedirli poi  senza sentirsi in obbligo verso tutti, di una totale trasparenza, perchè tutti i contribuenti hanno diritto di sapere dove siano i loro animali. è assolutamente inaccettabile.
Ricordo la trasparenza inesistente dell'organizzazione "animalista" Hundepfoten in Not che mai ha dato risposte (qui) sui cani dalla stessa movimentati  e di cui avevo chiesto, movimentazioni attuate con l'avvallo di "associazioni animaliste" italiane e che a tutt'oggi continuano senza problemi. A volte cambiano i nomi, ma i rifornimenti sono garantiti.  D'altro canto è bene considerare che in generale, per queste "adozioni" spesso le "associazioni animaliste" locali, per la loro azione di volontariato, percepiscono denaro, dai 100 (raramente) ai 400/500 euro per ogni cane "adottato", dipende dalla premura dei Comuni, di liberarsi degli animali. 
                                                              
    "Associazioni animaliste" italiane che con infinita arroganza si fanno garanti di "associazioni animaliste"straniere (tutte per legge con licenza di commercio di vertebrati e partita IVA), e sostengono la liceità dell'impedire adozioni a cittadini italiani abitanti sul posto, a favore di gruppi stranieri. Come esempio la storia di Remì e come questa, tante.    (qui)     (qui)                                                                
    
                                                                           Augurandomi che quanti più Comuni possibile, capiscano l'importanza della Convenzione stipulata dal Comune di San Vittore del Lazio e del suo Art.5, e la facciano propria, pubblico il testo integrale della stessa, così che sia di aiuto a chi voglia farne buon uso. 
Se vogliamo adozioni controllate, se vogliamo impedire movimentazioni che non garantiscono la tracciabilità dei nostri animali che deve invece essere certa come scritto  nell'ordinanza del TAR umbro(qui), questo è un sistema semplice ed efficace, praticato ora dal virtuoso Comune di S. Vittore del Lazio e praticabile da tutti i Comuni, nel vero rispetto delle leggi italiane per la tutela degli animali d'affezione.

SCHEMA TIPO DELLA CONVENZIONE
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ……………………………....(FR) E LA COOPERATIVA SOCIALE “PERCORSO SICURO” A R.L. PER IL RICOVERO ED IL MANTENIMENTO IN VITA DEI CANI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 18 L.R. 34 DEL 21/10/1997


Il Comune di  …………………………….(FR) nella persona di ……………………….……….….., in qualità di ……………………….., nato a …………………….. il ………………

                                                  &

la Società Cooperativa Sociale “Percorso Sicuro a r.l.” con sede legale in Giuliano di Roma, contrada Pietro Maggio 34/A e sede lavorativa in Sgurgola (Fr), Via Ravetta 3/5, loc. Tagliata, P.I. 02174080602, nella persona di Mxxxxx Exx in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della Cooperativa, nata a Frosinone il...... 
PREMESSO E CONSIDERATO

che l’art. 18 della Legge regionale n.34 del 21 ottobre 1997, e la successiva Delibera della Giunta Regionale nr. 43 del 29 gennaio 2010 prevedono la possibilità di ricoverare e curare gli animali catturati, in strutture di proprietà di privati, e che il Comune per le finalità di cui sopra, può avvalersi, mediante convenzioni, delle strutture sopraindicate

CONVENGONO E STIPULANO LA SEGUENTE CONVENZIONE:

Art. 1
Oggetto della convenzione

Ricovero e mantenimento dei cani catturati ad opera della A.S.L., ai sensi della
normativa vigente in materia.
Art. 2
Struttura di ricovero

Le strutture di ricovero destinate ad ospitare gli animali, realizzate a norma di legge ed in possesso delle prescritte autorizzazioni sanitarie, sono ubicate nei Comuni di Giuliano di Roma (autorizzazione sanitaria 3435 rilasciata dal comune di Giuliano di Roma il 14-08-2010) e di Sgurgola (autorizzazione sanitaria nr. 5635 , rilasciata dal Comune di Sgurgola il 13/11/2013 e autorizzazione sanitaria nr. 3278 del 24/07/2014 rilasciata dal Comune di Sgurgola).
Presso le strutture vengono erogati i servizi di “canile sanitario” e di “canile rifugio” come previsti dalla citata delibera della Giunta Regionale n. 43 del 21 gennaio 2010 ai punti B1 e A2.
La Cooperativa, si riserva la possibilità di sospendere la ricezione di nuovi animali nel caso in cui le proprie strutture ricettive risultassero sature o in caso di dismissione delle stesse. 


Art. 3
Direzione sanitaria e vigilanza sull’attività di ricovero e cura dei cani
La Direzione sanitaria delle strutture ricettive (sanitarie), nonché la vigilanza sull’attività di ricovero, mantenimento e cura dei cani, è affidata al Servizio veterinario della ASL competente per territorio come specificatamente indicato nella tabella 1 della delibera G.R. Lazio nr. 43/2010:
       segnalazione e identificazione tramite microchip. Anche in presenza di tatuaggio
       esame clinico all’ingresso
       trattamenti antiparassitari interni ed esterni
       vaccinazione con vaccino polivalente in base alla situazione epidemiologica del territorio
       sterilizzazione di tutti i maschi e le femmine in età riproduttiva e dei soggetti eventualmente affidati/adottati prima della sterilizzazione
        esami di laboratorio finalizzati al controllo e alla prevenzione delle malattie a carattere zoonosico
       interventi di primo soccorso, emergenze ed urgenze (esami ed interventi medici e chirurgici non differibili) atti alla stabilizzazione dell’animale anche eventualmente tramite l’inoltro a strutture specialistiche pubbliche private convenzionate.

Art. 3-bis

Altre attività sanitarie presso “canile sanitario” già di competenza ASL
A seguito delle varie comunicazioni ricevute dalla Asl di Frosinone il canile sanitario svolgerà in proprio, o in convenzione con altri centri specializzati, anche le seguenti prestazioni sanitarie (già facenti parte della citata Tab 1):
     sterilizzazione di tutti i cani (maschi e femmine);
     prelievi del sangue extra (gratuito per leishmaniosi) per cani richiesti in adozione fuori regione
Le spese di tali prestazioni, comprese l’anestesia e gli interventi chirurgici straordinari, verranno addebitate con fattura ai comuni proprietari.
La Asl di competenza  non essendo in grado di adempiere, all’interno della ns struttura sanitaria, al punto 1.7 della su citata tabella (come da comunicazione prot. Nr. 7 del 03/01/2015) ha invitato i titolari dei canili sanitari a far osservare tassativamente ai Comuni proprietari dei cani ricoverati presso le ns strutture  la seguente disposizione e comunicare tempestivamente la soluzione scelta a loro più consona:
accettare la convenzione stipulata dalla Ns struttura con clinica/ambulatorio sanitario esterna, di cui si trasmette in allegato copia della convenzione

convenzionarsi con altra clinica sanitaria

Qualora il Vs Comune non intenda accettare la Ns proposta di convenzione con clinica esterna per interventi straordinari si prega di voler comunicare alla asl di competenza il centro clinico convenzionato con il Vs ente in grado di ottemperare al punto 1.7 della vigente delibera G.R. Lazio nr. 43/2010.

Art. 4

Obblighi della Cooperativa in ordine al mantenimento dei cani
La Cooperativa si impegna ad alimentare giornalmente i cani avuti in consegna dalla A.S.L. con diete bilanciate; a rimuovere quotidianamente le deiezioni solide e liquide ed effettuare periodiche operazioni di disinfezione.
La Cooperativa garantisce inoltre agli animali dell’area “canile rifugio”, tramite il Responsabile sanitario della struttura, le cure mediche standard di cui al piano sanitario da esso redatto ed approvato dalla Asl di Frosinone di cui all’allegato a.
Ai comuni proprietari verranno addebitate con fattura le spese di anestesia, interventi chirurgici straordinari (es. ortopedici, chirurgia interna, ovarioisterectomia, orchiectomia  ecc..) che saranno effettuate presso strutture esterne convenzionate o nostre.

Art.5
Decesso o affidamento a terzi dei cani ricoverati

La notizia del decesso, della fuga, degli animali dovrà essere notificata al Comune tempestivamente e per iscritto (anche a mezzo fax o posta elettronica).
Per gli animali che dovranno essere adottati, la Cooperativa dovrà tassativamente chiamare in via preventiva un nostro incaricato del comune per autorizzare l'adozione.
I cani di proprietà del comune non possono essere adottati da Associazioni e non possono essere dati in adozione all'estero.
In caso di fuga dalla struttura di ricovero, la Cooperativa non potrà più essere ritenuta responsabile per danni a cose o persone che l’animale stesso dovesse provocare.
Per i cani deceduti, e non soggetti a speciale regime normativo per accertamenti sanitari, verranno smaltiti presso centri autorizzati.

Art. 6
Norme su eventuali controlli da parte del Comune

Visite, controlli e sopralluoghi da parte del personale del vostro Comune dovranno essere preventivamente concordati con il personale della struttura di ricovero, dovendo programmare il tempo necessario per i lavori quotidiani del nostro personale che resta a disposizione tutti giorni come da tabella allegata.


Art. 7
Attività di volontariato
L’attività di volontariato svolta all’interno delle strutture di ricovero di Associazioni animaliste viene svolta in base ai criteri riferiti nella direttiva ASL del 15.04.2010 prot. 1320.
La Cooperativa non si ritiene responsabile per eventuali danni a cose e persone causati da cani di proprietà del Comune verso i volontari da Voi segnalatici
appartenenti ad Associazioni che non abbiano rispettato orari e accordi già in atto con le ASL e che non abbiano presentato, come da legge sul volontariato, regolare polizza assicurativa e tesserino di appartenenza.
   

Art. 8
Servizio di accalappiamento

La cooperativa disponendo di mezzi e di personale adeguati e preparati , offre la possibilità di poter effettuare anche, servizio di accalappiamento.

Art. 9
Ricezione dei cani
La ricezione dei cani accalappiati potrà essere effettuata dal lunedì a venerdì feriali dalle ore 09,00 alle ore 13,00, e dalle ore 14,30 alle ore 16,30. Il sabato dalle 9,00 alle 13,00. Nei giorni festivi e in orari diversi da quelli indicati, la consegna dovrà essere concordata telefonicamente con la ditta accalappiatrice.


Art. 10
Fatturazioni e compensi
Alla Cooperativa sarà corrisposto, per ogni cane consegnato dalla A.S.L., euro 4,00(quattro/00)+ IVA per ogni giorno di ricovero nel “canile sanitario” a partire dalla data di entrata ed inclusa la data di uscita, e di 3,00 (tre/00)+ IVA  per ogni giorno di permanenza nel “canile rifugio” a partire dalla data di entrata e inclusa quella di uscita.
Inoltre, l’intervento di ovarioisterectomia di una cagna è di euro pari a 120,00+IVA e diorchiectomia di un cane è di euro paro a 52,00+IVA. Gli interventi sopracitati pur essendo a carico dell’Asl di competenza potranno essere effettuati da nostri veterinari incaricati in presenza di espressa autorizzazione da parte dell’Asl stessa, prelievi del sangue extra5,00+ IVA. Il costo di tali intereventi veterinari OBBLIGATORI verranno fatturati direttamente al comune, salvo diverse disposizioni.
 Inoltre, Vi offriamo la Possibilità di trasferire, con nostri mezzi autorizzati, i cani dal nostro canile “sanitario” al nostro canile “rifugio” gratuitamente, oppure in altro canile “rifugio”, che Voi indicherete, con rimborso di euro 60,00 + IVA, per ogni cane.
In caso di decesso, al Comune verranno addebitati per lo smaltimento della carcassa euro 40,00+ IVA.
I prezzi sono da ritenersi validi fino alla fine del corrente anno e potranno essere rivalutati in ragione degli aumenti che dovessero registrarsi.
La Cooperativa provvederà a fatturare con periodicità mensile includendo nella stessa tutti servizi svolti nel periodo di riferimento.
Il pagamento della fattura è da    ritenersi a trenta giorni data fattura e, trascorso il termine, nel caso in cui non sia stato effettuato il pagamento, la Cooperativa si riterrà in diritto di valutare l’emissione di un’eventuale fattura di interessi per ritardato pagamento in ragione dei tassi di mercato e la possibilità di riconsegna dei cani a spese del Comune proprietario con trasferimento presso altra struttura autorizzata, da voi indicata.

Art. 11
Certificazione dei cani presenti
La certificazione del numero dei cani assegnati e presenti nel ricovero è effettuata da un incaricato della struttura sulla base degli atti, di affidamento e di ritiro degli animali, esistenti presso gli uffici della ASL; il decesso verrà certificato dal direttore sanitario, a mezzo del registro di carico e scarico a disposizione presso la struttura.

Art. 12
Durata della convenzione
La presente convenzione scade il 31/12 dell’anno in cui viene sottoscritta e sarà tacitamente rinnovata di anno in anno con scadenza 31/12 qualora non venga disdetta da una delle parti entro il 31/10 (ovvero sessanta giorni) prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 13
Cessazione del rapporto convenzionale
Il Comune può recedere dal rapporto convenzionale qualora si verifichino inadempienze da parte della Cooperativa nella struttura di ricovero in ordine degli adempimenti previsti dagli articoli 2, 3 e 5 della presente convenzione. Il recesso dovrà essere comunicato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, e posta certificata.
La scadenza della presente convenzione può essere anticipata a richiesta del Comune, notificata alla Cooperativa a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno sessanta giorni prima della naturale scadenza, nel caso in cui il Comune abbia avviato l’organizzazione delle attività, di cui alla presente convenzione, al proprio interno.
Il recesso e la richiesta di scadenza anticipata da parte del Comune si intendono operativi solo dopo aver saldato le eventuali fatture in essere.
La Cooperativa può chiedere il recesso dalla presente convenzione, con immediata restituzione dei cani ospitati a spese del Comune, nel caso in cui vi sia un accumulo di almeno tre fatture non pagate.
La Cooperativa non  può cedere la presente convenzione ad altra Ditta senza preavviso e autorizzazione da parte del Comune.

Art. 14
Subentro della Cooperativa nel servizio
La Cooperativa subentrando ad altra Ditta e, rilevandone le strutture esistenti, non può come da accordi precedentemente presi, garantire il ricovero ad altri cani oltre quelli già presenti a quei Comuni debitori nei confronti della ditta cessionaria, non disposta a concedere alla nostra Cooperativa ulteriori spazi per il ricovero dei cani di Comuni o Enti debitori, se non dopo aver regolarizzato le pendenze economiche in sospeso


Art. 15
Norme finali

Per quanto non previsto nella seguente convenzione si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile anche per le questioni di rivalsa ed arbitrato.
Il foro competente in caso di controversia è quello di Frosinone.
Le spese di bollo e di registrazione dove e se necessarie sono a carico del COMUNE.

IL COMUNE                                                       IL PRESIDENTE

Per accettazione specifica delle clausole di cui ai precedenti articoli 10, 12, 13.


IL COMUNE………………………                   IL PRESIDENTE

DATA ____________


Alma Galli M.A.R.E.