C'era una volta, là/ dalle parti di Chissà,/ il paese dei bugiardi./ In quel paese nessuno/ diceva la verità,/ non chiamavano col suo nome/ nemmeno la cicoria:/ la bugia era obbligatoria./ Quando spuntava il sole/ c'era subito uno pronto/ a dire: "Che bel tramonto!"/ Di sera, se la luna/ faceva più chiaro/ di un faro,/ si lagnava la gente:/ "Ohibò, che notte bruna,/ non ci si vede niente"./ Se ridevi ti compativano:/ "Poveraccio, peccato,/ che gli sarà mai capitato/ di male?"/ Se piangevi: "Che tipo originale,/ sempre allegro, sempre in festa./ Deve avere i milioni nella testa"./ Chiamavano acqua il vino,/ seggiola il tavolino/ e tutte le parole/ le rovesciavano per benino./ Fare diverso non era permesso,/ ma c'erano tanto abituati/ che si capivano lo stesso. / Un giorno in quel paese/ capitò un povero ometto/ che il codice dei bugiardi/ non l'aveva mai letto,/ e senza tanti riguardi/ se ne andava intorno/ chiamando giorno il giorno/ e pera la pera,/ e non diceva una parola/ che non fosse vera. / Dall'oggi al domani/ lo fecero pigliare/ dall'acchiappacani/ e chiudere al manicomio./ "E' matto da legare:/ dice sempre la verità"./ "Ma no, ma via, ma và ..."/ "Parola d'onore:/ è un caso interessante,/ verranno da distante/ cinquecento e un professore/ per studiargli il cervello ..."/ La strana malattia/ fu descritta in trentatre puntate/ sulla "Gazzetta della bugia"./ Infine per contentare/ la curiosità popolare/ l'Uomo-che-diceva-la-verità/ fu esposto a pagamento/ nel "giardino zoo-illogico"/ (anche quel nome avevano rovesciato ...)/ in una gabbia di cemento armato./ Figurarsi la ressa./ Ma questo non interessa./ Cosa più sbalorditiva,/ la malattia si rivelò infettiva, / e un po' alla volta in tutta la città/ si diffuse il bacillo/ della verità./ Dottori, poliziotti, autorità/ tentarono il possibile/ per frenare l'epidemia./ Macché, niente da fare./ Dal più vecchio al più piccolino/ la gente ormai diceva/ pane al pane, vino al vino,/ bianco al bianco, nero al nero:/ liberò il prigioniero,/ lo elesse presidente,/ e chi non mi crede/ non ha capito niente.


(Gianni Rodari, Il paese dei bugiardi, Le favole a rovescio).

lunedì 28 dicembre 2015

S. VITTORE DEL LAZIO, COMUNE VIRTUOSO PER LA TUTELA DEI NOSTRI RANDAGI

ll titolo dice tutto ed il merito và al Sindaco, Avvocato Nadia Bucci, che ha con grande sensibilità stipulato la convenzione tra il Comune ed il canile che ospita i suoi randagi in attesa di adozione, con una formula chiara ed efficace per la loro reale tutela, escludendo le "adozioni" all'estero; ugualmente il merito alla responsabile del randagismo, Signora Cinzia Valente, che ha con la Sua esperienza nel settore specifico unito al sentimento per gli animali, affrontato il problema e sollecitata la soluzione. Questo oltre a seguire personalmente con dedizione e fermezza, ogni singola adozione dei randagi di San Vittore del Lazio, così che le adozioni avvengano nel rispetto della convenzione fatta.
Un post in fb, conferma la determinazione e il coinvolgimento emotivo della stessa, elementi indispensabili per una battaglia che posso garantire in prima persona, durissima
.

Il fatto importante  è l'art. 5 della convenzione stipulata col canile di riferimento che in due righe, fà una giusta rivoluzione.
Ripeto, perchè questo è di capitale importanza ed è una formula efficace per il reale controllo delle adozioni: I CANI DI PROPRIETA' DEL COMUNE NON POSSONO ESSERE ADOTTATI DA ASSOCIAZIONI E NON POSSONO ESSERE DATI IN ADOZIONE ALL'ESTERO. 
Sono infatti le "associazioni animaliste" che col consenso di sindaci ed asl, li movimentano verso l'estero  spesso intestandoseli, quindi impedendolo buona parte del problema è risolto. I sindaci dovrebbero in questo caso ricordare che, se gli animali mandati all'estero non risultassero poi rintracciabili, dovranno risponderne, perchè ne sono responsabili.
Esautorare le associazioni tutte, da un potere malato che gli consente di prendere quanti cani vogliono, pretenderli (sovente senza i documenti di legge) spesso con un'arroganza ed aggressività difficili da comunicare a chi non la vive perchè oltre ogni limite del pensabile, spedirli poi  senza sentirsi in obbligo verso tutti, di una totale trasparenza, perchè tutti i contribuenti hanno diritto di sapere dove siano i loro animali. è assolutamente inaccettabile.
Ricordo la trasparenza inesistente dell'organizzazione "animalista" Hundepfoten in Not che mai ha dato risposte (qui) sui cani dalla stessa movimentati  e di cui avevo chiesto, movimentazioni attuate con l'avvallo di "associazioni animaliste" italiane e che a tutt'oggi continuano senza problemi. A volte cambiano i nomi, ma i rifornimenti sono garantiti.  D'altro canto è bene considerare che in generale, per queste "adozioni" spesso le "associazioni animaliste" locali, per la loro azione di volontariato, percepiscono denaro, dai 100 (raramente) ai 400/500 euro per ogni cane "adottato", dipende dalla premura dei Comuni, di liberarsi degli animali. 
                                                              
    "Associazioni animaliste" italiane che con infinita arroganza si fanno garanti di "associazioni animaliste"straniere (tutte per legge con licenza di commercio di vertebrati e partita IVA), e sostengono la liceità dell'impedire adozioni a cittadini italiani abitanti sul posto, a favore di gruppi stranieri. Come esempio la storia di Remì e come questa, tante.    (qui)     (qui)                                                                
    
                                                                           Augurandomi che quanti più Comuni possibile, capiscano l'importanza della Convenzione stipulata dal Comune di San Vittore del Lazio e del suo Art.5, e la facciano propria, pubblico il testo integrale della stessa, così che sia di aiuto a chi voglia farne buon uso. 
Se vogliamo adozioni controllate, se vogliamo impedire movimentazioni che non garantiscono la tracciabilità dei nostri animali che deve invece essere certa come scritto  nell'ordinanza del TAR umbro(qui), questo è un sistema semplice ed efficace, praticato ora dal virtuoso Comune di S. Vittore del Lazio e praticabile da tutti i Comuni, nel vero rispetto delle leggi italiane per la tutela degli animali d'affezione.

SCHEMA TIPO DELLA CONVENZIONE
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ……………………………....(FR) E LA COOPERATIVA SOCIALE “PERCORSO SICURO” A R.L. PER IL RICOVERO ED IL MANTENIMENTO IN VITA DEI CANI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 18 L.R. 34 DEL 21/10/1997


Il Comune di  …………………………….(FR) nella persona di ……………………….……….….., in qualità di ……………………….., nato a …………………….. il ………………

                                                  &

la Società Cooperativa Sociale “Percorso Sicuro a r.l.” con sede legale in Giuliano di Roma, contrada Pietro Maggio 34/A e sede lavorativa in Sgurgola (Fr), Via Ravetta 3/5, loc. Tagliata, P.I. 02174080602, nella persona di Mxxxxx Exx in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della Cooperativa, nata a Frosinone il...... 
PREMESSO E CONSIDERATO

che l’art. 18 della Legge regionale n.34 del 21 ottobre 1997, e la successiva Delibera della Giunta Regionale nr. 43 del 29 gennaio 2010 prevedono la possibilità di ricoverare e curare gli animali catturati, in strutture di proprietà di privati, e che il Comune per le finalità di cui sopra, può avvalersi, mediante convenzioni, delle strutture sopraindicate

CONVENGONO E STIPULANO LA SEGUENTE CONVENZIONE:

Art. 1
Oggetto della convenzione

Ricovero e mantenimento dei cani catturati ad opera della A.S.L., ai sensi della
normativa vigente in materia.
Art. 2
Struttura di ricovero

Le strutture di ricovero destinate ad ospitare gli animali, realizzate a norma di legge ed in possesso delle prescritte autorizzazioni sanitarie, sono ubicate nei Comuni di Giuliano di Roma (autorizzazione sanitaria 3435 rilasciata dal comune di Giuliano di Roma il 14-08-2010) e di Sgurgola (autorizzazione sanitaria nr. 5635 , rilasciata dal Comune di Sgurgola il 13/11/2013 e autorizzazione sanitaria nr. 3278 del 24/07/2014 rilasciata dal Comune di Sgurgola).
Presso le strutture vengono erogati i servizi di “canile sanitario” e di “canile rifugio” come previsti dalla citata delibera della Giunta Regionale n. 43 del 21 gennaio 2010 ai punti B1 e A2.
La Cooperativa, si riserva la possibilità di sospendere la ricezione di nuovi animali nel caso in cui le proprie strutture ricettive risultassero sature o in caso di dismissione delle stesse. 


Art. 3
Direzione sanitaria e vigilanza sull’attività di ricovero e cura dei cani
La Direzione sanitaria delle strutture ricettive (sanitarie), nonché la vigilanza sull’attività di ricovero, mantenimento e cura dei cani, è affidata al Servizio veterinario della ASL competente per territorio come specificatamente indicato nella tabella 1 della delibera G.R. Lazio nr. 43/2010:
       segnalazione e identificazione tramite microchip. Anche in presenza di tatuaggio
       esame clinico all’ingresso
       trattamenti antiparassitari interni ed esterni
       vaccinazione con vaccino polivalente in base alla situazione epidemiologica del territorio
       sterilizzazione di tutti i maschi e le femmine in età riproduttiva e dei soggetti eventualmente affidati/adottati prima della sterilizzazione
        esami di laboratorio finalizzati al controllo e alla prevenzione delle malattie a carattere zoonosico
       interventi di primo soccorso, emergenze ed urgenze (esami ed interventi medici e chirurgici non differibili) atti alla stabilizzazione dell’animale anche eventualmente tramite l’inoltro a strutture specialistiche pubbliche private convenzionate.

Art. 3-bis

Altre attività sanitarie presso “canile sanitario” già di competenza ASL
A seguito delle varie comunicazioni ricevute dalla Asl di Frosinone il canile sanitario svolgerà in proprio, o in convenzione con altri centri specializzati, anche le seguenti prestazioni sanitarie (già facenti parte della citata Tab 1):
     sterilizzazione di tutti i cani (maschi e femmine);
     prelievi del sangue extra (gratuito per leishmaniosi) per cani richiesti in adozione fuori regione
Le spese di tali prestazioni, comprese l’anestesia e gli interventi chirurgici straordinari, verranno addebitate con fattura ai comuni proprietari.
La Asl di competenza  non essendo in grado di adempiere, all’interno della ns struttura sanitaria, al punto 1.7 della su citata tabella (come da comunicazione prot. Nr. 7 del 03/01/2015) ha invitato i titolari dei canili sanitari a far osservare tassativamente ai Comuni proprietari dei cani ricoverati presso le ns strutture  la seguente disposizione e comunicare tempestivamente la soluzione scelta a loro più consona:
accettare la convenzione stipulata dalla Ns struttura con clinica/ambulatorio sanitario esterna, di cui si trasmette in allegato copia della convenzione

convenzionarsi con altra clinica sanitaria

Qualora il Vs Comune non intenda accettare la Ns proposta di convenzione con clinica esterna per interventi straordinari si prega di voler comunicare alla asl di competenza il centro clinico convenzionato con il Vs ente in grado di ottemperare al punto 1.7 della vigente delibera G.R. Lazio nr. 43/2010.

Art. 4

Obblighi della Cooperativa in ordine al mantenimento dei cani
La Cooperativa si impegna ad alimentare giornalmente i cani avuti in consegna dalla A.S.L. con diete bilanciate; a rimuovere quotidianamente le deiezioni solide e liquide ed effettuare periodiche operazioni di disinfezione.
La Cooperativa garantisce inoltre agli animali dell’area “canile rifugio”, tramite il Responsabile sanitario della struttura, le cure mediche standard di cui al piano sanitario da esso redatto ed approvato dalla Asl di Frosinone di cui all’allegato a.
Ai comuni proprietari verranno addebitate con fattura le spese di anestesia, interventi chirurgici straordinari (es. ortopedici, chirurgia interna, ovarioisterectomia, orchiectomia  ecc..) che saranno effettuate presso strutture esterne convenzionate o nostre.

Art.5
Decesso o affidamento a terzi dei cani ricoverati

La notizia del decesso, della fuga, degli animali dovrà essere notificata al Comune tempestivamente e per iscritto (anche a mezzo fax o posta elettronica).
Per gli animali che dovranno essere adottati, la Cooperativa dovrà tassativamente chiamare in via preventiva un nostro incaricato del comune per autorizzare l'adozione.
I cani di proprietà del comune non possono essere adottati da Associazioni e non possono essere dati in adozione all'estero.
In caso di fuga dalla struttura di ricovero, la Cooperativa non potrà più essere ritenuta responsabile per danni a cose o persone che l’animale stesso dovesse provocare.
Per i cani deceduti, e non soggetti a speciale regime normativo per accertamenti sanitari, verranno smaltiti presso centri autorizzati.

Art. 6
Norme su eventuali controlli da parte del Comune

Visite, controlli e sopralluoghi da parte del personale del vostro Comune dovranno essere preventivamente concordati con il personale della struttura di ricovero, dovendo programmare il tempo necessario per i lavori quotidiani del nostro personale che resta a disposizione tutti giorni come da tabella allegata.


Art. 7
Attività di volontariato
L’attività di volontariato svolta all’interno delle strutture di ricovero di Associazioni animaliste viene svolta in base ai criteri riferiti nella direttiva ASL del 15.04.2010 prot. 1320.
La Cooperativa non si ritiene responsabile per eventuali danni a cose e persone causati da cani di proprietà del Comune verso i volontari da Voi segnalatici
appartenenti ad Associazioni che non abbiano rispettato orari e accordi già in atto con le ASL e che non abbiano presentato, come da legge sul volontariato, regolare polizza assicurativa e tesserino di appartenenza.
   

Art. 8
Servizio di accalappiamento

La cooperativa disponendo di mezzi e di personale adeguati e preparati , offre la possibilità di poter effettuare anche, servizio di accalappiamento.

Art. 9
Ricezione dei cani
La ricezione dei cani accalappiati potrà essere effettuata dal lunedì a venerdì feriali dalle ore 09,00 alle ore 13,00, e dalle ore 14,30 alle ore 16,30. Il sabato dalle 9,00 alle 13,00. Nei giorni festivi e in orari diversi da quelli indicati, la consegna dovrà essere concordata telefonicamente con la ditta accalappiatrice.


Art. 10
Fatturazioni e compensi
Alla Cooperativa sarà corrisposto, per ogni cane consegnato dalla A.S.L., euro 4,00(quattro/00)+ IVA per ogni giorno di ricovero nel “canile sanitario” a partire dalla data di entrata ed inclusa la data di uscita, e di 3,00 (tre/00)+ IVA  per ogni giorno di permanenza nel “canile rifugio” a partire dalla data di entrata e inclusa quella di uscita.
Inoltre, l’intervento di ovarioisterectomia di una cagna è di euro pari a 120,00+IVA e diorchiectomia di un cane è di euro paro a 52,00+IVA. Gli interventi sopracitati pur essendo a carico dell’Asl di competenza potranno essere effettuati da nostri veterinari incaricati in presenza di espressa autorizzazione da parte dell’Asl stessa, prelievi del sangue extra5,00+ IVA. Il costo di tali intereventi veterinari OBBLIGATORI verranno fatturati direttamente al comune, salvo diverse disposizioni.
 Inoltre, Vi offriamo la Possibilità di trasferire, con nostri mezzi autorizzati, i cani dal nostro canile “sanitario” al nostro canile “rifugio” gratuitamente, oppure in altro canile “rifugio”, che Voi indicherete, con rimborso di euro 60,00 + IVA, per ogni cane.
In caso di decesso, al Comune verranno addebitati per lo smaltimento della carcassa euro 40,00+ IVA.
I prezzi sono da ritenersi validi fino alla fine del corrente anno e potranno essere rivalutati in ragione degli aumenti che dovessero registrarsi.
La Cooperativa provvederà a fatturare con periodicità mensile includendo nella stessa tutti servizi svolti nel periodo di riferimento.
Il pagamento della fattura è da    ritenersi a trenta giorni data fattura e, trascorso il termine, nel caso in cui non sia stato effettuato il pagamento, la Cooperativa si riterrà in diritto di valutare l’emissione di un’eventuale fattura di interessi per ritardato pagamento in ragione dei tassi di mercato e la possibilità di riconsegna dei cani a spese del Comune proprietario con trasferimento presso altra struttura autorizzata, da voi indicata.

Art. 11
Certificazione dei cani presenti
La certificazione del numero dei cani assegnati e presenti nel ricovero è effettuata da un incaricato della struttura sulla base degli atti, di affidamento e di ritiro degli animali, esistenti presso gli uffici della ASL; il decesso verrà certificato dal direttore sanitario, a mezzo del registro di carico e scarico a disposizione presso la struttura.

Art. 12
Durata della convenzione
La presente convenzione scade il 31/12 dell’anno in cui viene sottoscritta e sarà tacitamente rinnovata di anno in anno con scadenza 31/12 qualora non venga disdetta da una delle parti entro il 31/10 (ovvero sessanta giorni) prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 13
Cessazione del rapporto convenzionale
Il Comune può recedere dal rapporto convenzionale qualora si verifichino inadempienze da parte della Cooperativa nella struttura di ricovero in ordine degli adempimenti previsti dagli articoli 2, 3 e 5 della presente convenzione. Il recesso dovrà essere comunicato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, e posta certificata.
La scadenza della presente convenzione può essere anticipata a richiesta del Comune, notificata alla Cooperativa a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno sessanta giorni prima della naturale scadenza, nel caso in cui il Comune abbia avviato l’organizzazione delle attività, di cui alla presente convenzione, al proprio interno.
Il recesso e la richiesta di scadenza anticipata da parte del Comune si intendono operativi solo dopo aver saldato le eventuali fatture in essere.
La Cooperativa può chiedere il recesso dalla presente convenzione, con immediata restituzione dei cani ospitati a spese del Comune, nel caso in cui vi sia un accumulo di almeno tre fatture non pagate.
La Cooperativa non  può cedere la presente convenzione ad altra Ditta senza preavviso e autorizzazione da parte del Comune.

Art. 14
Subentro della Cooperativa nel servizio
La Cooperativa subentrando ad altra Ditta e, rilevandone le strutture esistenti, non può come da accordi precedentemente presi, garantire il ricovero ad altri cani oltre quelli già presenti a quei Comuni debitori nei confronti della ditta cessionaria, non disposta a concedere alla nostra Cooperativa ulteriori spazi per il ricovero dei cani di Comuni o Enti debitori, se non dopo aver regolarizzato le pendenze economiche in sospeso


Art. 15
Norme finali

Per quanto non previsto nella seguente convenzione si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile anche per le questioni di rivalsa ed arbitrato.
Il foro competente in caso di controversia è quello di Frosinone.
Le spese di bollo e di registrazione dove e se necessarie sono a carico del COMUNE.

IL COMUNE                                                       IL PRESIDENTE

Per accettazione specifica delle clausole di cui ai precedenti articoli 10, 12, 13.


IL COMUNE………………………                   IL PRESIDENTE

DATA ____________


Alma Galli M.A.R.E.

Nessun commento:

Posta un commento