C'era una volta, là/ dalle parti di Chissà,/ il paese dei bugiardi./ In quel paese nessuno/ diceva la verità,/ non chiamavano col suo nome/ nemmeno la cicoria:/ la bugia era obbligatoria./ Quando spuntava il sole/ c'era subito uno pronto/ a dire: "Che bel tramonto!"/ Di sera, se la luna/ faceva più chiaro/ di un faro,/ si lagnava la gente:/ "Ohibò, che notte bruna,/ non ci si vede niente"./ Se ridevi ti compativano:/ "Poveraccio, peccato,/ che gli sarà mai capitato/ di male?"/ Se piangevi: "Che tipo originale,/ sempre allegro, sempre in festa./ Deve avere i milioni nella testa"./ Chiamavano acqua il vino,/ seggiola il tavolino/ e tutte le parole/ le rovesciavano per benino./ Fare diverso non era permesso,/ ma c'erano tanto abituati/ che si capivano lo stesso. / Un giorno in quel paese/ capitò un povero ometto/ che il codice dei bugiardi/ non l'aveva mai letto,/ e senza tanti riguardi/ se ne andava intorno/ chiamando giorno il giorno/ e pera la pera,/ e non diceva una parola/ che non fosse vera. / Dall'oggi al domani/ lo fecero pigliare/ dall'acchiappacani/ e chiudere al manicomio./ "E' matto da legare:/ dice sempre la verità"./ "Ma no, ma via, ma và ..."/ "Parola d'onore:/ è un caso interessante,/ verranno da distante/ cinquecento e un professore/ per studiargli il cervello ..."/ La strana malattia/ fu descritta in trentatre puntate/ sulla "Gazzetta della bugia"./ Infine per contentare/ la curiosità popolare/ l'Uomo-che-diceva-la-verità/ fu esposto a pagamento/ nel "giardino zoo-illogico"/ (anche quel nome avevano rovesciato ...)/ in una gabbia di cemento armato./ Figurarsi la ressa./ Ma questo non interessa./ Cosa più sbalorditiva,/ la malattia si rivelò infettiva, / e un po' alla volta in tutta la città/ si diffuse il bacillo/ della verità./ Dottori, poliziotti, autorità/ tentarono il possibile/ per frenare l'epidemia./ Macché, niente da fare./ Dal più vecchio al più piccolino/ la gente ormai diceva/ pane al pane, vino al vino,/ bianco al bianco, nero al nero:/ liberò il prigioniero,/ lo elesse presidente,/ e chi non mi crede/ non ha capito niente.


(Gianni Rodari, Il paese dei bugiardi, Le favole a rovescio).

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venerdì 12 aprile 2013

RANDAGI ITALIANI, MERCE PER COMMERCIANTI TEDESCHI


Il titolo avrebbe potuto essere: RANDAGI ITALIANI, MERCE PER ORGANIZZAZIONI ANIMALISTE TEDESCHE CON LICENZA DI COMMERCIO DI CANI E GATTI. 
Mi ricorda la storia del termine non vedente al posto della parola cieco, fà bello ma la sostanza è che non vede. Non amo i termini che vorrebbero abbellire o rendere meno tragica la realtà, li trovo volgari, forse perchè cerco la soluzione del problema accettandolo per quello che è, e la crudezza e semplicità delle parole, aiuta. Aiuta a non perdersi, ad evitare dubbi, aiuta a non illudersi sull'orrore che le persone possono praticare.
Considero per questo assurdo ed irrispettoso dei fatti il titolo "bello" usando i termini "organizzazione animalista" e ne dico il motivo. In Italia non esiste che un'associazione animalista abbia la licenza di commercio per cani e gatti perchè in tal caso sarebbe non un'associazione animalista, ma un commerciante di animali. 
Dato che siamo in Italia, vigono le nostre leggi ed in base a queste dobbiamo valutare le situazioni in cui si fà commercio dei nostri randagi. Per queste chi ha licenza di commercio e  produce un utile dalla vendita di randagi, è a tutti gli effetti un COMMERCIANTE DI ANIMALI, quindi: RANDAGI ITALIANI, MERCE PER COMMERCIANTI TEDESCHI.

Per maggiore chiarezza della sentenza che tradotta, pubblico,riprendo parte di un articolo precedente sul tema:
Sul tema molto discusso della protezione animale effettuata all'estero  e del problema  delle importazioni di massa degli animali dagli altri paesi europei attraverso le organizzazioni animaliste, alla base ci si pone una domanda giuridica:  queste importazioni sono da considerare commercio o no? Poichè allo status di commercio sono collegati una miriade di altri aspetti  che sarebbero utili per un miglior controllo dei trasporti stessi.   Tre importanti sentenze delle ultime settimane confermano quanto gli osservatori sostengono da  lungo tempo: le associazioni animaliste che importano animali, fanno commercio.

Tribunale di Schleswig:  Animalisti e ed osservatori critici della protezione animale, hanno atteso a lungo la sentenza. Nel marzo 2010 una grande organizzazione animalista, (il denunciante) aveva presentato  una denuncia presso la procura di Schleswig. Il  17 agosto 2011 c'è stata la sentenza. Il denunciante  affermava che la sua attività non rientrava  nè nella direttiva 1/2005 ( condizioni di trasporto) nè era applicabile il paragrafo 4 della direttiva EU sulle zoonosi e che  questa attività non era neppure  soggetta a licenza ai sensi dell'articolo 11 comma 1 frase 1, numero 3b sulla Protezione Animali Tedesca . La denuncia è stata archiviata.  I querelanti devono pagare le spese.

E' commercio indipendentemente dal profitto: In tutte le discussione relative allo status di commercio, gli animalisti hanno sempre usato la scusa che la loro attività non produce reddito per giustificare la tesi che non è praticata a scopo di lucro.  Il tribunale di Schleswig  però dissocia l'elemento del guadagno da quello di commercio. Valuta quindi  separatamente lo status di commercio applicandolo  alla protezione animale e conferma tale attività come commerciale  anche quando non sussiste guadagno : " è necessario ma anche sufficiente che sussista un'attività autonoma duratura e pianificata, requisiti questi  caratteristici ed importanti della protezione animale, per la cui attività viene richiesto un compenso  eccessivo " in diversi punti della sentenza è fatto riferimento alle finalità commerciali degli animalisti.
Animalisti  che importano animali sono considerati appartenenti alla stessa categoria dei commercianti di cani e  degli allevatori.."l'accusante è  in concorrenza in questo modo, attraverso la cessione previo pagamento dei cani, con altre organizzazioni animaliste così come con allevatori e commercianti (...)"

Nuove opportunità: Sin'ora non si riesce ancora a valutare completamente l'importanza di questa sentenza contro cui l'accusante può fare ricorso. Dopo questa sentenza non ancora esecutiva,  tutte le importazioni di animali fatte da organizzazioni animaliste sono da considerare vera attività commerciale per cui sono da applicare (sono soggette) sia al paragrafo 4 della legge sulle zoonosi, sia alla direttiva EU 1/5 sul commercio. Queste importazioni commerciali con animali devono avere la licenza secondo il parag. 11 della legge sulla protezione animali tedesca. In particolar modo per la validità della direttiva sulle zoonosi nelle EU c'è un'altro criterio importante da rispettare e che renderebbe felici le richieste fatte da anni da parte di chi critica gli animalisti: il parag. 5 della legge sulle zoonosi impone la tenuta di un registro sugli animali importati e la loro destinazione. Nel registro devono essere indicati il giorno della cessione degli animali e il nome e l'indirizzo del ricevente. Questa documentazione che è la prova  della reale destinazione degli animali, deve essere presentata su richiesta alle autorità di competenza(asl veterinaria).In questo modo le autorità potrebbero esercitare un controllo e chiarire i dubbi di molte persone attente al destino degli animali importati dall'estero sul fatto che un numero elevato di questi sia destinato ai laboratori di vivisezione. Molti di coloro che criticano la protezione animali tedesca dedita all'importazione di animali d'affezione,  ritengono che l'obbligo della tenuta del registro delle presenze, sia  il vero motivo per cui la protezione animale ha cercato con  tanta insistenza di non far adottare la legge sulla protezione dalle zoonosi. 


Chiarimenti importanti:  la sentenza di circa 20 pagine è una miniera di fatti con le relative valutazioni legali. Tra questi c'è anche la valutazione della cosiddetta tassa protezione animali, per cui chi prende un cane arrivato dall'estero, deve pagare all'organizzazione animalista senza però avere i diritti della proprietà dell'animale. L'associazione animalista denunciante menziona  il procedimento di Schleswig  "gli incassi della tassa della protezione animale (...) servono di (..) in parte a permettere l'attività dell'associazione in altri ambiti e non solo a coprire le spese per l'animale portato in Germania, cosa  comprensibile, e che giustifica l'importo della tassa."  Nel caso in questione si tratta di 270 euro.  A differenza di ciò che dicono molti animalisti qui è dimostrato che con una tassa per la protezione animale di 270 euro, c'è comunque la finalità del  guadagno. Quest'aspetto è importante nella valutazione del lavoro della "protezione animale"  cioè di quelle organizzazioni che strutturano altre attività e progetti solo sull'importazione di animali.

LA SENTENZA
La pubblico perchè possa essere di ulteriore chiarimento al fatto che le organizzazioni animaliste tedesche praticano con la vendita dei nostri randagi, COMMERCIO. I nostri animali NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI ATTIVITA' COMMERCIALE e dato che si parla di randagi, ovvero di animali tutelati, mantenuti ed accuditi con denaro pubblico, quali reati implica questa situazione? Che si possa forse parlare anche di truffa oltre che di traffici di animali?
Invito ad una particolare attenzione al tema del REGISTRO suddetto, che richiede NOME E INDIRIZZO DEL RICEVENTE, cioè indica a chi il commerciante ha venduto gli animali deportati. Tutti i traffici di randagi si basano sulla negazione di questi dati. Noi mafiosi, maltrattatori italiani, dobbiamo essere contenti di qualche foto, il resto è privacy. Naturalmente tutto coi nostri soldi, a noi le spese, a loro, "organizzazioni animaliste con licenza di commercio di vertebrati"(sic!), gli utili e soprattutto la volontà sempre tristemente confermata, che nessuna trasparenza sia dovuta. 
Mi auguro che questa sentenza sia allegata a molte denunce per traffico di randagi italiani che, incredibile ma vero, NON SONO MERCE.

Nella sentenza che segue, ricorrente è l'associazione, convenuta è l'organo che rappresenta la legge, che chiede conto.
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DELLO SCHLESWIG-HOLSTEIN

SENTENZA (QUI)

Parti in causa rese anonime [N.d.T.]

Oggetto della causa: legge sulla protezione degli animali

La 1a sezione del Tribunale amministrativo dello Schleswig-Holstein, nell’udienza verbale del 17 agosto 2011 ha deciso di:

respingere il ricorso.

[omissis]

È concesso appello.
Esposizione dei fatti

La ricorrente afferma che alla propria attività non è applicabile il regolamento (CE) n. 1/2005 e § 4 della legge sulla protezione dalle epidemie animali nel mercato interno (BmTierSSchV) e che la propria attività non è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'§ 11 cpv. 1 pag. 1 n. 3 b) TierSchG.

La ricorrente è un’associazione no-profit registrata con sede nello Schleswig-Holstein. Oggetto dell’associazione, secondo l’§ 2 n. dello statuto, è promuovere il benessere degli animali e agire per la loro protezione. L’§ 3 dello statuto della ricorrente stabilisce: “L’associazione persegue esclusivamente scopi umanitari […]. L’associazione opera a titolo di volontariato. Non persegue scopi commerciali. I beni dell'associazione possono essere usati solo per perseguire quanto stabilito nello statuto. È vietato retribuire persone per attività non rientranti nello statuto o elargire retribuzioni elevate".

L’associazione raccoglie cani da associazioni animaliste, organizzazioni per la protezione degli animali o persone attive nella protezione degli animali dall’estero europeo (in particolare dall’Ungheria) e li distribuisce a centri di accoglienza o proprietari di cani in Germania. Il campo di attività della ricorrente si estende anche al garantire cure veterinarie sufficienti per gli animali raccolti, quali vaccinazioni, raccolta e alimentazione di randagi, trasporto e supporto degli accompagnatori durante i viaggi. L'associazione è supportata dai contributi dei soci e da donazioni. Per la consegna di cani, dal 2007, è stata introdotta una richiesta di euro 250,00.; attualmente tale contributo è di circa euro 270,00 laddove, per i cani difficilmente collocabili, questo contributo viene annullato o ridotto, secondo il caso. La ricorrente stipula contratti di tutela per cane consegnato che conferiscono un diritto di affidamento ma non di proprietà. I cani vengono consegnati ai nuovi proprietari mediante trasporti collettivi ai vari luoghi di residenza. Secondo quanto indicato sul sito internet della ricorrente, il numero di cani consegnati al 16 agosto 2011 è stato di 1617 cani, mentre quelli ancora da affidare sono 484 cani.

Il 7 gennaio 2009, la convenuta ha scritto circolare alle autorità veterinarie della circoscrizione e delle città dello Schleswig-Holstein segnalando che la raccolta autorizzata / importazione di animali domestici in Germania non rientra nelle condizioni facilitate del regolamento (CE) n. 998/2003 ma nelle regolamentazioni più rigide delle norme sul COMMERCIO DI ANIMALI

Le norme facilitate possono essere applicate solo ad animali di provenienza nota con stato di salute noto e solo alle persone fisiche. Inoltre, è da applicare l’obbligo di segnalazione e di registrazione ai sensi dell’§ 4 B,TierSchV. Il trasporto di cuccioli non vaccinati dai paesi UE è ammesso solo nell'ambito di viaggi turistici mentre, dati gli scopi indicati, è concesso solo il trasporto di cani con antirabbica valida. Nei trasporti collettivi della ricorrente, sarebbero stati trasportati 39 cani dall’Ungheria alla Germania e almeno 1 cane di questi non era in regola con le vaccinazioni e in buone condizioni di salute.

In riferimento alla circolare, la ricorrente, con lettera dell’avvocato del 19 gennaio 2009,  ha chiesto alla convenuta di confermare che le norme commerciali non erano applicabili alla fattispecie. La motivazione era che le norme ritenute applicabili secondo il parere della convenuta presuppongono un commercio professionale, il quale non sussiste nella fattispecie, trattandosi di associazione no-profit con perdite annuali coperte dai contributi e dalle donazioni dei soci.

La convenuta, con lettera del 3 febbraio 2010, rispondeva alla ricorrente che l’attività della ricorrente era costituita da importazione di animali dall’estero alla Germania a scopo di cessione a terzi dietro il pagamento di un prezzo e pertanto, indipendentemente dal fatto che vi fosse scopo di lucro, doveva essere considerata come attività commerciale. Si trattava di un’offerta in concorrenza con altre attività che perseguivano lo stesso scopo. La ricorrente importava miratamente animali per la loro cessione (dietro compenso) a terzi offrendo quindi merci su un determinato mercato. Questa attività non differisce da quella di allevatore o commerciante che sono indubbiamente attività commerciali, perché si tratta di approvvigionamento (acquisto o allevamento) di animali e la loro cessione dietro compenso (vendita, commercio). Inoltre la ricorrente è soggetta a un obbligo di autorizzazione ai sensi dell’§ 11 cpv. 1 pag. 1 n. 3 b) TierSschG. Il concetto di “professionale” non modifica nulla perché il diritto europeo considera come trasferimento anche la mera offerta di una merce o di un servizio. L’utilizzo del criterio di scopo di lucro ha puro carattere dichiarativo. Poiché è applicabile il regolamento (CE) n. 1/2005, l’azienda di trasporti deve essere autorizzata e il conducente e gli accompagnatori devono disporre delle conoscenze necessarie.

La ricorrente ha presentato opposizione in data 8 marzo 2010.

[omissis]

La ricorrente non è obbligata a richiedere un'autorizzazione ai sensi dell’§ 11 cpv. 1 pag. 1 n. 3 b) TierSchG perché non è ancora stato emesso parere dal tribunale supremo e quindi la situazione giuridica non è chiara. Per questo motivo, non è obbligata ad osservare il regolamento (CE) n. 1/2005 e adempiere all’obbligo di segnalazione e registrazione ai sensi dell’§ 4 BmTierSSchV. All’obbligo di registrazione sono collegati ulteriori obblighi, in particolare relativi all’§ 5 BmTierSSchV. Poiché la violazione alle leggi citate dalla convenuta sono punibili con sanzioni amministrative, si sarebbe in presenza di un interesse personale all’accertamento. Essa ha segnalato la sua attività ai sensi dell’§ 4 BmTierSSchV per poter continuare a svolgerla. La segnalazione non è stata effettuata alle autorità competenti e non è stato assegnato un numero di registrazione. La registrazione non è obbligatoria se l'§ 4 BmTierSSchV non è pertinente e data la non sussistenza dell’attività commerciale e per assenza dello scopo di lucro l’attività non è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell’§ 11 cpv. 1 pag. 1 n. 3 b) TierSchG.

Il regolamento (CE) N. 1/2005 non si applica al trasporto di animali non condotto in collegamento a un'attività commerciale. Secondo il concetto giuridico EhGH espresso dalla convenuta secondo il quale il concetto di azienda richiederebbe un’attività commerciale, ai sensi delle leggi sulle sovvenzioni dell’art. 87 e seg. EGV, secondo le quali il concetto di azienda implica un’attività commerciale, secondo tali leggi un’attività commerciale sarebbe qualsiasi attività che consiste nell’offrire merci o servizi su un determinato mercato. Questa definizione si riferisce al concetto di attività commerciale nell'ambito delle leggi sulle sovvenzioni e non può essere trasferito indistintamente e senza differenziazione al concetto di attività commerciale. Inoltre, un’attività commerciale, anche secondo l’intendimento dell’EuGH sulle leggi sulle sovvenzioni, implica che l’azienda opera a fini di lucro. Le associazioni caritatevoli non rientrano in questo concetto. Lo scopo di lucro viene perseguito solo se viene perseguito un reddito a beneficio diretto dei soci o dei membri.
[…]

Non è dato neanche il commercio professionale di animali ai sensi dell’§ 11 cpv. 1 pag. 1 n. 3 b) TierSchG perché non sussiste commercio poiché questo presupporrebbe l’acquisto di merci e la loro successiva vendita. La ricorrente non acquista cani per venderli. Anche in riferimento a questa norma di legge manca il requisito dello scopo di lucro. L’§ 11 TierSchG è un articolo di legge nazionale e quindi le sue caratteristiche non possono essere applicate alla versione europea.

La ricorrente chiede di

stabilire che al trasporto o all’ordine di trasporto all’interno dell’Unione europea di cani in Germania e la loro intermediazione a ricoveri o proprietari di cani non vengano applicate le leggi sul commercio di animali o sul trasporto a fini commerciali o sul trasporto di animali in connessione a un’attività commerciale di cui al regolamento (CE) 1/2005 e § 4 della legge sulla protezione dalle epidemie animali (BmTierSSchV)

nonché

di stabilire che il trasportare o il far trasportare cani all’interno dell’Unione europea e la loro intermediazione da parte della ricorrente a ricoveri o proprietari di cani in Germania non richiede autorizzazione ai sensi dell’§ 11 cpv. 1 pag. 1 n. 3 b) TierSchG.

La convenuta chiede

di respingere il ricorso

con la motivazione che la ricorrente ha segnalato la propria attività ai sensi dell’§ 4 BmTierSSchV alle autorità competenti. Il ricorso non è ammissibile perché la ricorrente non può rivendicare il fatto di non essere soggetta all’osservanza degli obblighi di cui all’§ 4 BmTierSSchV.

Dopo essersi verificate divergenze sui cani trasportati, la convenuta ha informato la ricorrente che alla stessa non sono applicabili le norme agevolate per l’importazioni di cani ai sensi del regolamento (CE) n. 998/2003, ma quelle più rigide per il traffico commerciale. Un’attività commerciale ai sensi dell’art. 1 cpv. 5 del regolamento (CE) n. 1/2005 non presuppone che un’azienda operi a scopo di acquisto. Si è data maggiore importanza al fatto che l'offerta è in concorrenza con le altre associazioni presenti sul mercato che perseguono lo stesso scopo. In questo caso, è irrilevante che le merci vengano offerte a scopo di lucro o meno. La ricorrente è in concorrenza con altri offerenti sul mercato, perlomeno il contributo richiesto presenta circa lo stesso importo, dato di fatto pubblicato su Internet o nelle inserzioni private.

Ai sensi dell’§ 4 BmTierSchV, anche solo l’ambito della cessione di animali conferma l'attività professionale. La ricorrente contesta affermando che il contributo non copre le spese sostenute per i cani. Secondo quanto indicato dalla ricorrente relativamente alla propria pagina Internet, il denaro serve per supportare progetti in Ungheria. Questi possono essere realizzati solo se la ricorrente ottiene un guadagno. Per lo scopo di lucro è sufficiente il perseguimento di uno scopo umanitario con un surplus. La situazione finanziaria effettiva della ricorrente è irrilevante ai fini della valutazione dell'esistenza dello scopo di lucro. La registrazione è stata effettuata perché la ricorrente opera professionalmente. Anche se non si supponesse un’attività professionale, l’attività sarebbe regolata comunque dalla BmTierSSchV. Ai sensi dell’art. 1 del regolamento UR n. 388/2010 i requisiti e i controlli ai sensi dell’art. 12 cpv. 1 b) del regolamento (CE) n. 998/2003 per il trasporto degli animali domestici elencati nell'allegato I parti A e B si applicano per il numero totale di animali trasportati da uno stato membro o un paese elencato nell'allegato II parte B sezione B del regolamento citato. La ricorrente ha sempre importato più di cinque cani in Germania.

L’attività della ricorrente è commercio ai sensi dell’§ 11 cpv. 1 pag. 1 n. 3 b) TierSchG. L’obbligo di autorizzazione si estende anche sulle persone che fanno intermediazione con cani stranieri e li collocano direttamente presso proprietari tedeschi. 
Di base, è problematico definire la professionalità nell'ambito della protezione degli animali e della lotta alle epidemie degli animali dallo scopo di lucro. Attualmente, si parla a livello federale di introdurre un concetto di "professionale" orientato al concetto e al fine della legge sulla protezione degli animali e sulla prevenzione delle epidemie animali e anziché lo scopo di lucro un’attività ricompensata.

Per gli ulteriori dettagli della causa e le testimonianze delle parti in causa, fare riferimento agli atti processuali e ai ricorsi dei rispettivi avvocati.

 MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

Il ricorso è ammesso.


Alma Galli

domenica 23 settembre 2012

LALLA E TILLA , CANI ITALIANI E DEPORTAZIONI. CHRISTINE SANDER E CLAUDIA ROECKL


Pubblico due storie, purtroppo vere, che ben illustrano la realtà "animalista" che si "occupa" di ...mah, chiamiamole con grande ironia: adozioni?!

LALLA dal canile FATTORIA DI TOBIA (PALESTRINA/ROMA)
L'appello (qui) e lo riporto di seguito così resta. Si parla di cucciole di 4 mesi e NON si indica alcuna patologia o trauma subito.
LALLA IN GERMANIA:VENDUTA A CRIMINALI (QUI)
Il racconto che segue ha molti punti oscuri, ma come sempre non ci sono elementi per fare chiarezza, quindi i dubbi sono una componente invariabile della struttura di questa orrenda storia come di TUTTE le altre. Insolito è il fatto che la vittima, LALLA, sia dichiaratamente sparita in Germania dopo aver prodotto denaro a chi l'ha ceduta a criminali. 
In Germania spariscono nel nulla  ogni anno, centinaia di migliaia di cani e gatti importati, ma non viene ammesso da chi, travestendosi da "animalista", dell'importare animali e venderli magari anche a "criminali", ne ha fatto un mestiere.
L'eccezionalità della vicenda quindi non è nel fatto che Lalla sia sparita e sia stata venduta a criminali(chissà poi la verità qual'è), ma che venga detto.


Ed ecco la storia di Tilla, fortunatamente sottratta alla deportazione, non senza fatica stando a quanto dichiarato nell'articolo che segue, pubblicato nel febbraio del 2012. Anche in questo caso, eccezionale è il fatto che la vicenda sia scritta e resa pubblica. Spesso le persone hanno paura e tacciono. 


TILLA cagnolina sottratta alla deportazione in Germania (QUI) 

                                URGENTISSIMO

25 febbraio 2012
Da:   “Onesti cittadini italiani  contribuenti”
Siamo degli onesti  cittadini italiani contribuenti che vogliono, attraverso questo sito, portare a conoscenza di tutti gli italiani la nostra  recente esperienza, affinchè si  alzi la guardia nei confronti di chi non si può difendere.
Nel mese di ottobre 2011 siamo venuti a conoscenza di un tentativo di sottrazione di una cagnolina alla legittima proprietaria presso il Canile-Pensione  “Dog Village” di Capena di proprietà della Direttrice Sanitaria dello stesso , da parte di un’austriaca Claudia Roeckel  legale rappresentante dell’ASSOCIAZIONE ANIMALIA AMO INTERNATIONAL  con sede in Roma Via Raimondo da Capua, n. 5  che,  nel 2006  risultava avere “fatti insoluti” del 2004 per la sua “attività lavorativa”   di adozioni internazionali di cani presso il Canile di Rieti in qualità di delegata dell’Associazione tedesca  Hundpfoten in not .
La cagnolina , di proprietà di una signora di Riano (Roma) , nel mese di ottobre 2011 in seguito all’aggressione all’interno del proprio giardino, da parte di un cane tenuto da proprietario senza guinzaglio era stata  portata presso l’ambulatorio del il Canile-Pensione  “Dog Village” di Capena (Roma), la Direttrice Sanitaria, proprietario del canile, consigliava la sua soppressione per evitare alla cagnolina inutile sofferenza. La proprietaria trovandosi in uno stato di estremo stress e soffrendo di problemi al cuore dà l’assenso all’autanasia senza voler assistere e va via.
Successivamente, la Direttrice sanitaria tiene in osservazione la cagnolina la quale, nei giorni successivi, si riprende e pertanto decide di non sopprimerla senza  avvertire la proprietaria che la cagnolina era ancora in vita.
Dopo circa un mese,  per puro caso , la proprietaria viene a sapere da una conoscente, cliente della Direttrice Sanitaria, che la cagnolina non era stata soppressa e che l’indomani l’avrebbero portata in aereo in Germania per l’ adozione.
La proprietaria, intendendo riprendersi la cagnolina, sarà costretta a subire violente e reiterate pressioni da parte della Direttrice Sanitaria e della Roeckl e, la conoscente in parola, subirà anche pressioni fisiche da parte della Roeckl.
Con l’intervento della Polizia Municipale di Capena presso il  canile “Dog Village” la cagnolina  viene restituita alla legittima proprietaria.
Al  COMANDO DI POLIZIA  MUNICIPALE  di Via Don Minzoni,  n. 14, 00060  CAPENA  (ROMA)               
e stata deposita  la  richiesta di indagini al fine di quantificare il “lavoro” relativo alle adozioni internazionali dell’austriaca Claudia Roeckl .  
L’istruttoria è ancora in corso.
1/2
Viaggiando per siti internet siamo venuti a sapere che l’Associazione tedesca Hundpfoten in not e la Roeckl  dal 2004, hanno svuotato il Canile di Rieti e, gli ultimi sfortunatissimi cani sono stati portati presso il Canile “Dog Village” di  Capena là proprio dove è successo l’episodio innanzi riportato.
DOMANDA: La Roeckl  ha già provveduto a “deportare” in Germania gli ultimi sfortunatissimi cani  di Rieti dal Canile “Dog Village” di Capena?
E, ancora, è compatibile che il Direttore Sanitario di un Canile sia anche proprietario dello stesso?
Noi, onesti cittadini italiani contribuenti, che aiutiamo  cani ed i gatti abbandonati  a proprie spese, confidiamo in un immediata e doverosa diffusione del presente comunicato.

mercoledì 4 gennaio 2012

SVIZZERA: LICENZA DI UCCIDERE ANCHE CANI E GATTI SANI, E I CITTADINI LO FANNO....

Veterinari ticinesi denunciano in questo articolo  (qui)  un comportamento che in Italia è illegale ma non ugualmente nella "civile" Svizzera, ovvero la  possibilità di uccidere cani e gatti anche sanissimi, di cui  si è deciso semplicemente di liberarsi, magari  per un trasloco......
In questa medievale realtà a confronto delle leggi italiane, sono venduti da Associazioni Finte Animaliste i randagi italiani, ovvero cani di cui sono responsabili oltre a queste pseudo associazioni,  i sindaci e  le Asl, e per cui i cittadini italiani pagano tasse  per quello che dovrebbe essere un costo e pare invece essere un reddito, almeno per alcuni furbi.
Inoltre randagi italiani  VACCINATI E STERILIZZATI COI SOLDI DEI CONTRIBUENTI ITALIANI, sono deportati UFFICIALMENTE GRATIS in Germania e sono poi VENDUTI in Svizzera MA SENZA ALCUNA TRASPARENZA E MAI E' DATO SAPERE DA CHI SIANO "ADOTTATI".
Mi domando se, nel contesto denunciato dall'articolo qui proposto, sia credibile che animali spesso traumatizzati da anni di canile, spesso vecchi,  con acciacchi vari,  non di taglia piccola, siano regolarmente comprati in un paese dove sopprimere è lecito e facile, dove ammazzare i gatti randagi è lecito (qui) e dove nessuno risposta è considerata dovuta e quindi mai data?
Quando finirà la tragica farsa delle associazioni FINTE ANIMALISTE, cameriere di organizzazioni  tedesche con licenza di vendita di animali ai laboratori (qui) e (qui),  che procacciano attraverso un incremento provvidenziale del randagismo in Italia, materia prima da vendere, anche attraverso il passaggio in Germania, in ogni paese vi siano compratori?
Un ringraziamento allo studio veterinario Sopraceneri ed al Dott. Luca Bacciarini che superando omertà,  perbenismo e convenienza, dice pubblicamente il vero. Speriamo molti seguano il suo esempio ovunque, anche in Italia dove pare che nessuno sappia dei traffici di animali d'affezione sia dall'Italia verso l'estero, che dall'estero verso l'Italia.
  Il male più diffuso è il silenzio che diventa complicità della sofferenza e morte di infinite vittime.
e ancora sulla grande sensibilità animalista della Svizzera

sabato 24 dicembre 2011

GIULIA BARTOLOMEI RINGRAZIA I TEDESCHI PER LA COLLABORAZIONE NELLO SVUOTARE "L'HUNDELAGER" DI SGURGOLA


In data 19 ottobre 2009, pubblicavo sul mio blog "CANI E ADOZIONI" la storia di Poeta, storia vera e documentata in ogni sua parte. Questo scatenò l'immediata reazione della "associazione animalista" a cui il cane era stato affidato dopo il sequestro del canile di Sgurgola, ACL.
 Il titolo: "POETA UN'ANGELO PRONTO A VOLARE" già evocava i pericoli che andavo a descrivere e per impedire la divulgazione del racconto, l'Associazione Canili Lazio, (ACL)  diffidò tramite e-mail chi lo condivise sui propri siti, pena querela per diffamazione. In facebook, Giuliana Montella per ACL, si occupa attivamente di dissuadere dal diffonderlo, anche a distanza di tempo dall'originaria pubblicazione sul blog. La stessa scrivendo nei termini sopra riportati, può evocare l'idea di un giudizio legale sulla storia di Poeta e questo sarebbe falso dato che nessuna sentenza  ha indicato il mio articolo come diffamatorio.
 La Montella esprime quindi  solo un giudizio soggettivo e non altro,  formulato in modo da intimidire per impedirne la diffusione.  
Il post sopra fotografato è del 20 febbraio 2011. Di Giuliana Montella ho scritto (qui).
La sottoscritta, rea della pubblicazione di verità documentate, ebbe l'onore della pubblica diffamazione (qui) propalata poi come consuetudine, anche dai loro amici/amiche.
E ANCORA

Ma il tempo è galant'uomo ed ecco apparire in facebook
  Questa  nota di ringraziamento  di Giulia Bartolomei (ACL) in data 8 agosto 2011


Sul sito (qui) gli identici ringraziamenti riportati sopra ma addirittura anticipati al 30 maggio, dove evidentemente Sgurgola, era già vuoto (!)...

Ecco un motivo per ringraziare ad esempio, Claudia Roeckl sostituita  poi da Christine Sander e Michaela Wienzierl. I cani di Sgurgola pubblicati su uno degli infiniti siti tedeschi che propongono cani italiani. Qui ad occuparsene proprio l'ormai tristemente nota ma onnipresente, Claudia Roeckl
E CON L'INVITO A RIVOLGERSI A



E COSI' GLI ALTRI
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Sul sito TIERHEIM VON SGURGOLA (qui), il nome di Claudia Roeckl è stato poi sostituito con quello di  Michaela Weinzierl e Christine Sander
csander ...è Christine Sander , pubblica ovunque  cani italiani  e già in passato aveva pubblicato un'altro Zio, poca fantasia e rischio di confusioni, ma forse và bene così....
il sito dove si parla di Zio è (qui)
Dopo più di un anno dal primo appello sul medesimo sito, il  povero cane di 11 anni, dopo non belle esperienze ed essere passato di mano in mano, ora è pubblicato da Carmen Molinari, (qui) per essere adottato ed il suo "appello"  non risulta in alcun modo, non valido. Difficile capire di quale adozione si parli dunque qui sopra. Oltre a questo, molte altre promozioni  per Zio, sono  ancora in rete. D'altro canto, dato che niente è verificabile nè documentato, e inesistente è la volontà di dire dove siano realmente i nostri randagi deportati, ma anzi guai a chiederlo, Zio come tanti altri, potrebbe anche non esserci più da tempo e certo non potremmo saperlo.
Christine Sander è su TIERVERMITTLUN.de con le "adozioni del cuore" e con ben 69 cani e 3 gatti 
e lei si presenta così: "Siamo in primo luogo aiutare i cani più anziani da quello italiano canili Giuliano e Sgurgola, in provincia di Frosinone. Sgurgola è vuoto! Ma più di 30 cani in canile in attesa case Sgurgola e promuovere la loro casa, la loro gente."
i cani  promossi dalla Sander(qui)

micha.weinzierl@googlemail.com è Michaela Weinzierl, su facebook (qui) dove si conferma legata ad un gruppo che VENDE I NOSTRI CANI A 270 EURO, spiegandoci anche che non è una vendita...(qui) TIERISCH GRENZELOS e. V.
nel Team Michaela Winzierl e Giulia Bartolomei
La Bartolomei, la stessa persona che si "occupava"di Poeta e che prima nel Team era a rappresentare Associazione Canili Lazio (ACL)
ora per "Amici di Fido..." 
intanto Annette Lindt Lange lavora alacremente e diffonde le offerte dei cani di Sgurgola indicando come referente il gruppo Tierisch Grenzelos, quello dei 270 euro a soggetto ma che non è una vendita...

E Christine Sander  (e non solo lei) chiede soldi  (qui) un esempio, per "salvarli".  Necessitano almeno dai 20 euro in su, sono cani di Sgurgola ma anche di  Giuliano di Roma, tutti quelli che in Italia sono: "ADOTTATIIIIIIII"che sono invece in posti di stallo, spesso squallide masserie (qui), per essere venduti nel tempo a non si sà chi. Questo è il fantastico svuotamento dei canili per cui Giulia Bartolomei ringrazia pubblicamente personaggi già molto noti in Germania e di cui ho già detto (qui), e di altri scriverò. Questi cani inoltre, sterilizzati, vaccinati,( del microchip non parlo tanto è una farsa), a spese di chi? Dello stato italiano e quindi  noi contribuenti, per poi essere venduti a 270/ 300 euro l'uno in Germania, Svizzera, Austria ecc.? I Comuni, le Asl e queste associazioni Finte animaliste non ne devono rispondere? Inoltre per quanto riguarda l'appello qui sotto, a chi il versamento eventuale? La trasparenza in tutto questo, dov'è?

Ancora Christine Sander,  le sue "adozioni del cuore" (qui) e quello che pare essere un grido di aiuto. Il pdf è datato 15 dicembre 2011
ed ora i cani che non hanno ad ora compratori per quanto è la competenza di Christine Sander
un cane che pare spaventato come questo sotto la panca, di 9 anni, come può aver vissuto e vivere una simile deportazione? Le associazioni False animaliste parlano di deportazione se un cane è spostato da un canile all'altro in Italia, anche se vicino è sempre lager, ma chiamano adozione la deportazione, vendita e sparizione dei nostri randagi in Germania, interessante incoerenza.
una volpina di 10 anni, 8 chili di peso e sterilizzata, Carmelina, era veramente inadottabile in Italia o è più conveniente venderla in Germania?Chi la comprerà dato che ad ora nessuno lo ha fatto?
ora cani vecchi di Giuliano di Roma  di cui ho parlato (qui) sempre sotto la "protezione" di Christine Sander, ancora in cerca di compratori. Chissà dove sono e in che condizioni ma certo il canile è stato SVUOTATO e chissà chi è più contento, il Sindaco del Comune che ha il canile svuotato, le associazioni Finte animaliste premiate per questo o i venditori? Oppure tutti un pò..... e le Asl cosa fanno? Tacciono?
E noi  cittadini paghiamo, paghiamo coi soldi, paghiamo con la sofferenza di vedere tradito il nostro sentimento, e pagano gli animali protetti dalla legge ma non dagli uomini che dovrebbero applicarla.
Ripeto per l'ennesima volta la stessa domanda che resta sempre senza risposta, se risposta non sono insulti, minacce e diffamazione, non solo in Italia ma anche in Germania e dove queste non risposte, sono la peggiore delle conferme.
A CHI SONO VENDUTI I NOSTRI CANI (E GATTI) DEPORTATI  IN GERMANIA?

E' DOCUMENTABILE CHE ANCHE QUESTO NON ACCADA PER NESSUNO DEI NOSTRI DEPORTATI ?
SPERIMENTAZIONE SU METICCI ANZIANI, FORSE UTILE  PER CAPIRE MEGLIO LE CONTINUE DEPORTAZIONI DI CANI ANZIANI COME DI CANI CON PROBLEMI AGLI ARTI O ALLA VISTA. SOGGETTI MOLTO AMBITI ANCHE PERCHE'  FANNO MOLTA PENA E POSSONO ESSERE UN'OTTIMA FONTE DI GUADAGNO ANCHE TRAMITE LE OFFERTE, TANTO PIU' SE NON SI RILASCIANO RICEVUTE PER LE DONAZIONI, E NIENTE SI DICE SULLA LORO DESTINAZIONE FINALE.